STATUTO S.I.M.M.Fi.R. 2009

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI FINANZIARI, SEDE

Articolo 1

E’ costituito il Sindacato Italiano Medici Medicina Fisica e Riabilitativa che è apartitico, non ha fini di lucro e rappresenta sindacalmente i medici italiani aderenti che praticano la specialità.

Articolo 2

Scopi del sindacato sono:

a) Promuovere la salute pubblica contribuendo allo sviluppo della specialità e delle strutture di medicina fisica e riabilitazione, delle stituzioni e dei metodi di formazione dei medica che operano nel settore.

b) Promuovere la partecipazione e l’associazione di tutti i medici che operano nel campo della medicina fisica e della riabilitazione per lo sviluppo di quanto enunciato al punto a).

c) Tutelare la qualificazione, gli interessi morali e professionali degli associati.

d) Promuovere le azioni di interessi comuni e di singoli dirette alla tutela della professionalità, dello stato giuridico ed economico e di ogni altra condizione che valorizzi le funzioni del medico associato nell’interesse della collettività.

e) Promuovere nell’ambito della organizzazione dei servizi sanitari interventi in campo nazionale e regionale dei propri organi e dei propri iscritti ai fini della migliore strutturazione dei servizi stessi e della ottimale utilizzazione dei medici rappresentanti.

f) Promuovere nell’ambito internazionale in particolare nei paesi della Comunità Economica Europea, l’organizzazione della formazione delle funzioni e dei diritti del medico specialista operante nel settore rappresentato.

g) Tenere costanti rapporti di collaborazione con la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa che viene riconosciuta come l’organo scientifico rappresentante la specialità.

h) Tenere rapporti con le altre organizzazioni sindacali mediche.

Articolo 3

I mezzi finanziari sono quelli provenienti dai versamenti delle quote sociali e le eventuali offerte lasciate, lasciti, sovvenzioni, donazioni che siano pervenuti da persone fisiche o enti pubblici o privati, da redditi di capitale o di beni patrimoniali. Dai mezzi finanziari, del patrimonio e delle spese, verrà tenuta registrazione in apposito registro generale a cura del Segretario Nazionale, soggetto al controllo degli organi del sindacato. L’esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4

La sede legale e amministrativa è quella del Segretario Nazionale del Sindacato in carica all’indirizzo da lui indicato o in assenza di tale indicazione, presso il suo domicilio.

TITOLO II

MEMBRI DEL SINDACATO

Articolo 5

Sono membri del Sindacato tutti i laureati in medicina e chirurgia che accettino il presente statuto e abbiano versato la quota sociale annua nei tempi ed entità fissate dagli organi competenti del sindacato con le modalità indicate nell’annesso Regolamento. Le modalità di ammissione, dimissione e decadenza sono quelle indicate nell’annesso Regolamento.Chi cessi di esser associato per qualsiasi motivo non ha diritto ad alcun rimborso o restituzione.

Chi viene ammesso al sindacato contrae obblighi e diritti dal momento in cui sia valida l’ammissione ed abbia versato la quota associativa, con le limitazioni temporanee al diritto di voto in Assemblea Nazionale successivamente previste.

TITOLO III

STRUTTURA DEL SINDACATO

Articolo 6

Il Sindacato si articola in Sezioni Regionali. Le Sezioni Regionali sono costituite dalla confluenza degli iscritti residenti nel territorio della Regione. Ogni Sezione è rappresentata a tutti gli effetti da un Segretario Regionale o da suo delegato, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

TITOLO IV

ORGANI DEL SINDACATO

Articolo 7

Sono organi del sindacato:

1) L’Assemblea Nazionale dei soci;

2) Il Consiglio Nazionale;

3) Il Consiglio Direttivo;

4) Tesoriere

5) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8

Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale è l’espressione della volontà maggioritaria di tutti gli iscritti.

Hanno diritto di partecipazione all’assemblea i soci ammessi alla associazione. Hanno diritto di partecipazione e di voto i soci ammessi da almeno sei mesi e che abbiamo versato la quota annuale.

Compiti dell’assemblea sono:

1) Formulazione delle linee programmatiche dell’attività dell’associazione richiesta di specifici interventi del sindacato su problemi di comune interesse;

2) Espressioni di pareri, critiche e proposte relative all’attività svolta o da svolgere da parte degli organi del Sindacato;

3) Nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti

4) Approvazione delle relazioni sulle attività svolte, del bilancio e dei conti consuntivi;

5) Deliberazioni su modifiche statutarie e del regolamento proposte nei modi appresso indicate.

Convocazione dell’assemblea

L’Assemblea è convocata dal Segretario Nazionale una volta ogni anno di regola in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitativa.

L’assemblea può essere convocata in via straordinaria motivatamente dal Segretario Nazionale ogni qual volta venga richiesto da un quarto dei soci o da almeno metà dei componenti il Consiglio Nazionale o all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

Gli avvisi di convocazione per le assemblee debbono essere spediti ai segretari regionali e a tutti gli iscritti non meno di trenta giorni prima della data fissata per la riunione e debbono contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di proposte di modifiche dello statuto, tale termine è elevato a 90 giorni.

Presiede l’assemblea il segretario nazionale o in sua assenza o impedimento il membro del consiglio direttivo più anziano di età.

I membri del consiglio Direttivo, coadiuvati dal collegio dei revisori dei conti, verificano il diritto dei soci a partecipare all’assemblea e alle votazioni secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Il segretario Nazionale uscente o un iscritto designato dalla assemblea, cura la verbalizzazione di quanto viene espresso nel corso dell’assemblea il verbale dell’assemblea deve necessariamente essere sottoposto alla ratifica del Consiglio nazionale nella prima occasione in cui si riunisca.

Le proposte le modifiche di statuto devono pervenire al segretario nazionale tramite i Segretari regionali o debbono essere obbligatoriamente trasmessi ogni qual volta un socio ne faccia richiesta.

Tutte le proposte di modifica dello statuto o del regolamento debbono obbligatoriamente essere presentate dal segretario nazionale al consiglio nazionale.

Quando il consiglio nazionale, a maggioranza dei componenti abbia deliberato di sottoporle all’assemblea, il segretario nazionale ne dà comunicazione agli iscritti con avviso di convocazione 90 giorni prima della data della riunione tramite

posta elettronica od ordinaria. I soci possono far pervenire proposte alternative al segretario nazionale spedendole non meno di 30 giorni prima della data della riunione tramite posta elettronica od ordinaria.

Le proposte iniziali e quelle alternative pervenute dovranno essere tutte lette durante l’assemblea e seguite da discussioni alle quali possono partecipare solo i proponenti.

Le votazioni avranno successivamente luogo su tutte le proposte regolarmente inoltrate, ad eccezione di quelle eventualmente nel frattempo ritirate dai proponenti e su quelle eventualmente concordate ed emendate da due o più proponenti che abbiano trovato accordo rinunciando alle proprie proposte originarie.

Le riunioni dell’assemblea sono valide in prima convocazione quando sia intervenuta almeno la metà dei soci, sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale a richiesta di almeno 10 dei presenti o del segretario nazionale, qualora si renda opportuna la verifica degli aventi diritto al voto. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto quando si tratti di votazione riguardante persone.

Per le votazioni non è ammessa più di una delega per persona.

Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso di modifiche statutarie è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 9

Consiglio nazionale

Il consiglio nazionale è l’espressione della partecipazione continua degli iscritti all’attività del sindacato, è l’organo deliberante degli iscritti nel corso dell’attività che viene svolta tra un’assemblea e la successiva. Il consiglio Nazionale è costituito: dal Segretario Nazionale, dai membri del Consiglio direttivo, dai segretari o vice segretari dalle sezioni regionali.

Compiti del consiglio nazionale sono di esprimere in modo continuo ed aggiornato le istanze degli iscritti, di presentare i problemi di carattere regionale, di deliberare interventi ed azioni sindacali, di ratificare interventi ed azioni promosse dal consiglio

direttivo, di richiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria secondo quanto previsto dall’art. 8, di indicare le linee generali dell’azione sindacalo per quanto non sia gia stato espresso dall’assemblea o per avvenimenti o problemi insorti successivamente alla stessa delibera sulle proposte di modifica di statuto da sottoporre all’assemblea nei modi indicati dall’art 8 stabilisce le modalità di spesa dei fondi necessari allo espletamento delle attività esecutive del consiglio direttivo e del Segretario Nazionale.

Il consiglio nazionale è convocato dal Segretario Nazionale almeno una volta l’anno in via ordinaria in via straordinaria quando il segretario nazionale lo ritenga opportuno, quando sia richiesto dal consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti quando sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della riunione ed essere ordinariamente spedito almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il Consiglio Nazionale può essere convocato telefonicamente per le riunioni straordinarie. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione quando siano intervenuti almeno la metà dei componenti più uno, sono valide in seconda convocazione che di norma avviene nello stesso giorno un’ora dopo la prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

I segretari regionali ed i vice-segretari regionali in caso di assenza possono essere sostituiti da altri iscritti delle sezioni regionali rappresentata con delega firmata. Non sono ammesse deleghe di rappresentanti o iscritti di Regione diversa.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide a maggioranza dei presenti e dei voti da loro espressi. Le funzioni del Consiglio dei Probiviri sono demandate al Consiglio nazionale. Questi ha la facoltà di eseguire nei confronti degli iscritti ogni accertamento necessario ad acquisire prove e ad accertare i fatti nei modi consentiti dalla legge, diretti ad accertare casi di controversie tra gli iscritti concernenti l’attività associativa, casi di condotta in contrasto con i fini statutari e con le deliberazioni dell’assemblea e del consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, a seconda della gravità dei fatti, ha facoltà di irrogare le sanzioni della diffida o della decadenza dell’iscritto, con voto a maggioranza di almeno due terzi dei presenti, espresso a scrutinio segreto.

Articolo 10

Consiglio Direttivo (C.D.)

Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, è l’organo esecutivo del sindacato.

Suoi compiti sono quelli di eseguire i mandati ricevuti dall’assemblea e dal consiglio Nazionale e di promuovere e realizzare le azioni che siano aderenti ai fini statutari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica, ordinariamente tre anni, fino alle elezioni del nuovo Consiglio da parte della successiva assemblea.

Esso è composto da nove membri, tra i quali viene eletto il Segretario Nazionale; gli altri otto membri assumono la carica di Vicesegretario Nazionale.

Le elezioni del Consiglio Direttivo da parte dell’assemblea avvengono a scrutinio segreto.

La carica di Vicesegretario Nazionale è compatibile con quella di segretario regionale.

Il Consiglio Direttivo, per il conseguimento dei fini statutari, si articola attribuendo ai propri membri funzioni operative nei vari settori di attività degli iscritti e degli interessi sindacali, in particolare ospedaliero, universitario e extra-ospedaliero, rapporti con le regioni, stampa, abusivismo ed altri; a questo proposito, il Segretario Nazionale assegna specifiche deleghe ai Vicesegretari nazionali che dovranno periodicamente relazionare in merito.

Il Consiglio Direttivo mantiene rapporti con le autorità politiche e amministrative nazionali e internazionali, che siano competenti alla soluzione di problemi concernenti gli iscritti: interviene presso le autorità regionali, in particolare su richiesta delle Sezioni Regionali; tiene i rapporti con le altre organizzazioni sindacali mediche; gestisce l’amministrazione e utilizzazione dei fondi finanziari conformemente alle autorizzazioni ricevute dall’Assemblea e dal Consiglio Nazionale per la propria attività.

In caso di dimissione di tutto il Consiglio Direttivo ( o di oltre la metà dei suoi membri ), il Segretario Nazionale convoca il Consiglio Nazionale che designa un comitato esecutivo che fino alla successiva assemblea svolge le funzioni e le prerogative del Consiglio direttivo.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio direttivo, o di loro cessazione per altre cause, vengono chiamati a sostituirli gli iscritti che seguono, per numero di voti riportati, l’ultimo eletto nella precedente elezione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno tre volte all’anno ed ogni volta il segretario Nazionale lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, sempre immediatamente dopo ogni riunione straordinaria del Consiglio Nazionale, che sia stato dallo stesso richiesta secondo quanto previsto dall’art.9.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vanno prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe ad altri membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza gravi impedimenti chiaramente giustificabili e comunicati al Segretario Nazionale, siano assenti per più di tre riunione consecutive, sono d’ufficio considerati decaduti e vengono sostituiti con le modalità indicate per le dimissioni e le cessazioni.

Il Segretario Nazionale deve dare comunicazione scritta della decadenza: se il componente del Consiglio Direttivo intende fare opposizione al provvedimento di decadenza, può richiedere il giudizio del Consiglio Nazionale che esprimerà giudizio inappellabile nella prima riunione, entrando nel merito solo sulla giustificabilità delle assenze.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo vengono inviate dal Segretario Nazionale di regola tramite e-mail inviata almeno quindici giorni prima della data di riunione, abitualmente le date delle riunioni successive vengono programmate in occasione della riunione precedente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato per posta elettronica dal Segretario Nazionale ed eccezionalmente anche per telefono: i membri impossibilitati a presenziare debbono comunicarlo tramite posta elettronica in entrambe le circostanze.

Articolo 11

Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale viene nominato nel suo seno dal Consiglio Direttivo che si riunisce immediatamente dopo la proclamazione dei risultati elettorali con la presenza della maggioranza semplice dei neo – eletti. Qualora tale numero non sia raggiungibile il nuovo Consiglio Direttivo è convocato mediante e-mail al massimo dopo venti giorni dalla proclamazione dei risultati. Il neo eletto Consiglio Direttivo è presieduto dal Segretario Nazionale uscente o in mancanza dal componente neo eletto anagraficamente più anziano. Il neo Segretario Nazionale appena eletto assume immediatamente la funzione e presiede i lavori del Consiglio Direttivo procedendo alle nomine delle altre cariche istituzionali.

Sue competenze sono: la rappresentanza legale del Sindacato, sovrintendere alle attività del Consiglio Direttivo, proporre i mandati ai Consiglieri, provvedere alla convocazione dell’assemblea, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo secondo le modalità espresse nel presente statuto; firmare gli atti ufficiali, tenere la gestione amministrativa sotto il controllo del collegio dei revisori dei conti e secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale, sottoporre il bilancio consuntivoall’assemblea. Il Segretario Nazionale, procede nella prima seduta alla nomina di un Segretario tra i componenti del Direttivo Nazionale che avrà il compito di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale, di inviare ai Segretari Regionali e agli iscritti tutte le comunicazioni necessarie, adempiere a tutti gli adempimenti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Il regolamento annesso è parte integrante di questo Statuto per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile.

Articolo 12

Tesoriere

Il tesoriere è nominato tra i soci dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cura nel rispetto delle delibere degli organi statutari e della vigente legislazione gli adempimenti economici societari e della tenuta dei libri contabili, della predisposizione e del rispetto del bilancio nonché della tenuta dei conti correnti che sono cointestati con il Segretario Nazionale.

Articolo 13

Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra gli iscritti dall’assemblea.

Essi restano in carica per tre anni.

La loro funzione è incompatibile con qualsiasi carica negli organi dell’associazione.

I Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare liberamente alle riunioni del Consiglio Direttivo e del consiglio Nazionale.

Debbono obbligatoriamente ricevere comunicazione di ogni decisione del Consiglio Nazionale la gestione finanziaria dell’associazione, i libri contabili, i bilanci di ogni altra incombenza di legge, con diritto di esprimere anche pareri e proposte al Consiglio Nazionale e al Consiglio Direttivo.

In caso di dimissione o cessazione per qualsiasi motivo, i membri effettivi e supplenti possono essere sostituiti mediante nomina di altri iscritti da parte del Consiglio nazionale, in attesa che l’assemblea possa provvedere alla rielezione.

Le modalità di convocazione e di votazioni e di validità dell’assemblea regionale, sono le stesse previste dallo statuto per l’assemblea nazionale ordinaria.

Le elezioni del Segretario e del vice segretario, a scrutinio segreto, si rinnoveranno ogni tre anni in assemblea convocata con l’ordine del giorno in cui sono indette le elezioni.

Una Sezione regionale è costituita quando nella regione vi siano almeno trenta iscritti qualora gli iscritti in una regione siano in numero inferiore, il C.N. su proposta del C.D. nomina un socio con incarico di commissario organizzativo fino al raggiungimento della costituzione della sezione: il commissariopartecipa alle riunioni del C.N.

Nel caso di regioni così piccole da non far ritenere rapida o possibile la costituzione della sezione, il C.N. può deliberare la possibilità di iscrizione di quei soci alla sezione di una regione confinante.

Il segretario regionale è responsabile della coordinazione dell’attività della sezione, della gestione dell’attività amministrativa: di dare al segretario Nazionale le comunicazioni previste e opportune rappresenta gli iscritti della sezione nel Consiglio Nazionale, esegue i mandati ricevuti dal Consiglio Nazionale, svolge nella regione le azioni promozionali previste nello statuto e quelle indicate dal Consiglio Direttivo.

Per meglio perseguire gli scopo del sindacato, le sezioni regionali possono incaricare i propri membri di responsabilità organizzative particolari come sia richiesto dalla realtà locale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Tutte le cariche sono a titolo gratuito . Tutte le cariche sono rinnovabili dopo un triennio . Ogni iscritto ed ogni rappresentante negli organi del Sindacato è tenuto al rispetto delle norme statuarie e non può assumere veste o funzioni che competono agli organi collegiali dell’associazione, di decisione di gestione, di rappresentanza.

In caso di scioglimento dell’associazione, decisa dall’Assemblea con maggioranza dei due terzi dei presenti, il patrimonio disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni maturate al momento dello scioglimento e per lo scioglimento, sarà destinato alla Società Italiana di medicina Fisica e Riabilitativa o, in mancanza di questa, ad altro ente perché lo destini a fini analoghi o a fini di assistenza nel campo della riabilitazione.

REGOLAMENTO

Articolo 1

Sezioni Regionali

Nel corso dell’Assemblea Regionale vengono eletti il Segretario Regionale e il Vice-Segretario Regionale. Della convocazione dell’assemblea regionale e delle nomine del Segretario e del Vice-Segretario Regionale deve essere data comunicazione al Segretario Nazionale.

L’assemblea regionale fissa le eventuali quote di partecipazione alle spese della sezione regionale da parte degli aderenti, commisurate al numero degli iscritti e all’identità delle attività e delle caratteristiche organizzative.

Le sezioni regionali organizzano liberamente la propria attività in armonia con i fini statuari dell’associazione.

Gli atti dell’assemblea regionale e quelli del segretario regionale devono essere comunicati al segretario nazionale.

Il segretario regionale porta in seno al consiglio nazionale i mandati ricevuti dalla sezione e la rappresenta con il diritto di voto previsto dallo statuto. L’assemblea regionale è convocata dal segretario regionale almeno una volta l’anno. L’assemblea deve essere resa edotta di tutti gli atti emanati dal consiglio Nazionale e dal consiglio Direttivo.

Articolo 2

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni avvengono contestualmente all’iscrizione della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, mediante domanda motivata scritta su carta intestata e indirizzata al segretario Nazionale.

Le domande di iscrizione e le quote sociali possono essere raccolte dai segretari regionali e inoltrate al segretario Nazionale.

Le domande di iscrizione debbono contenere i dati anagrafici, indirizzo, qualifica, sede, e settore di attività professionale.

Articolo 3

AMMISSIONE, DIMISSIONE,DECADENZA

L’ammissione è automatica dopo che, giunta la domanda e la quota sociale, l’iscrizione sia stata ratificata dal consiglio direttivo nella sua prima riunione: si intende che la domanda è stata accolta quando entro 120 giorni non sia pervenuta al richiedente comunicazione in senso contrario.

In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione da parte del consiglio direttivo, questo ne deve dare notifica all’interessato e dare comunicazione al consiglio nazionale restando quest’ultimo arbitro della decisione definitiva sulla ammissione.

Le dimissioni dal sindacato e dalle cariche sociali debbono essere comunicate per scritto al Segretario nazionale.

La decadenza si applica automaticamente agli iscritti che non abbiano rinnovato il versamento della quota sociale nei tempi massimi previsti in questo regolamento.

La decadenza può essere pronunciata dal Consiglio nazionale nei casi previsti dallo statuto per fatti gravi e con le modalità indicate dallo statuto.

La dimissione, la decadenza o la cessazione per qualsiasi altra causa dell’appartenenza dell’associazione, non comporta alcun diritto a rimborsi o a restituzioni.

Articolo 4

QUOTE SOCIALI

La quota associativa è individuale e deve essere versata annualmente secondo le modalità fissate dal consiglio direttivo.

La stessa deve essere versata entro il 31 maggio di ogni anno per i già iscritti nell’anno precedente.

L’importo della quota associativa viene fissato dall’assemblea nazionale dei soci.

E’ ammessa la possibilità di contributi individuali, di sottoscrizioni straordinarie, volontarie da parte degli iscritti e per la necessità di funzionamento dell’associazione.

Le eventuali quote associative per le attività delle sezioni regionali, vengono fissate e regolamentate dalle assemblee regionali, secondo quanto indicato nell’art. 1 del presente regolamento.

Articolo 5

RAPPORTI CON LA SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA

FISICA E RIABILITATIVA

Il Consiglio Direttivo è responsabile della organizzazione dei rapporti di collaborazione con la SIMFER in modo ottimale, curando in particolar modo la reciproca informazione, la coordinazione di azioni comuni neo modi convenuti tra i consigli direttivi delle due organizzazioni e nel rispetto delle competenze derivanti dai rispettivi statuti.

Le cariche degli organi direttivi della SIMFER sono compatibili con le cariche del Sindacato.

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